Il canone Rai è una delle tasse più fastidiose e più mal digerite dal popolo italiano ed è anche una delle meno pagate.
Molti confondono il canone Rai con il servizio offerto dalla televisione di stato ma in realtà la tassa riguarda il possesso del televisore.
È proprio sul sito della Rai che troviamo la spiegazione del canone: “Chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione dei programmi televisivi deve per legge R.D.L.21/02/1938 n.246 pagare il canone TV.
Trattandosi di un’imposta sulla detenzione dell’apparecchio, il canone deve essere pagato indipendentemente dall’uso del televisore o dalla scelta delle emittenti televisive.”
Il canone è un’imposta che dal 1938 gli italiani sono obbligati a pagare anche se in molti, durante i decenni, hanno deciso di evadere questa tassa.
Poi con il governo Renzi è arrivata la legge che ha “incastrato” i cittadini e li ha obbligati a pagare volenti o nolenti.
La tassa infatti è stata inserita nella bolletta della corrente elettrica proprio per evitare che le persone non la pagassero.
Ci sono dei casi però in cui è possibile sospendere il canone o addirittura evitare di pagarlo: scopriamo insieme quali sono.
Quando non si paga il canone Rai
Coloro che hanno un’età pari o superiore a 75 anni e un reddito non superiore a 6.713,98 euro;
Gli agenti diplomatici (art. 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961);
I funzionari o gli impiegati consolari (art. 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963);
I funzionari di un’organizzazione internazionale;
I militari di cittadinanza non italiana e/o che fanno parte del personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze armate della NATO (art. 10 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951).
Oltre a questi casi ricordiamo che chi non possiede un televisore non è soggetto al pagamento della tassa.
Anche chi possiede un computer può non essere soggetto al pagamento; sempre sul sito della Rai leggiamo:
“In sintesi, debbono ritenersi assoggettabili a canone tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall’antenna radiotelevisiva.
Ne consegue ad esempio che di per sé i personal computer, anche collegati in rete (digital signage o simili), se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili a canone.”
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