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Start Up Innovative: quali sono le agevolazioni?

Start up innovative: definizione e caratteristiche

In base a quanto stabilito dall’articolo 25 del D.L. n. 179/2012, una start up innovativa deve rispondere a determinati requisiti di legge per essere considerata tale. Infatti, deve essere costituita in forma di società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.a.p.A., società cooperative) ed avere come oggetto sociale lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o di servizi innovativi con un alto valore tecnologico. Inoltre deve essere nata da meno di cinque anni, avere una produzione annua, a partire dal secondo anno, inferiore a cinque milioni di euro, non distribuire e non aver distribuito utili. Altri requisiti richiesti sono l’impegno particolare nella ricerca e nello sviluppo, avere depositato un brevetto o avere alle dipendenze del personale qualificato.

A riguardo dell’impegno nella ricerca e nello sviluppo, si tenga presente che rientrano anche le spese sostenute per lo sviluppo competitivo e precompetitivo, come quelle per la realizzazione di prototipi, per redigere un business plan, spese per servizi di incubazione, spese lorde relative al personale qualificato interno all’azienda e a consulenti esterni che abbiano svolto il loro operato per ricerca e sviluppo. Tra i costi sono compresi anche quelli per soci e amministratori, eventuali spese legali a protezione di brevetti, marchi e proprietà intellettuali. Tutte le spese sopra indicate devono necessariamente risultare dalla contabilità e quindi dai bilanci ed essere descritte nella nota integrativa. Nel primo anno di vita della start up, in mancanza di bilancio, tali costi devono essere dichiarati dal rappresentante legale della società, per essere considerati validi.

Start up innovative: agevolazioni

Chi investe in start up innovative ha diritto a una serie di agevolazioni fiscali e amministrative, sia che si tratti di persone fisiche che di società.
Per ottenere tali agevolazioni, le start up innovative devono iscriversi, esclusivamente in modalità telematica, nella sezione speciale del Registro delle Imprese, presso la Camera di Commercio di competenza territoriale. In pratica, la società deve trasmettere una dichiarazione che autocertifichi la presenza dei requisiti necessari, il cui possesso sarà verificato dalla Camera di Commercio.

Successivamente, la start up dovrà aggiornare semestralmente i dati forniti al momento dell’iscrizione e annualmente dovrà confermare di possedere i requisiti, onde evitare la cancellazione dall’albo e la conseguente perdita delle relative agevolazioni fiscali per questa tipologia di società.

Tra le agevolazioni, si può citare l’esonero dal pagamento dell’imposta di registro e dei diritti di segreteria che sono previsti al momento dell’iscrizione nel Registro delle Imprese. Inoltre vi è anche l’esonero dal pagamento dei diritti camerali annuali. Per avere diritto a tali agevolazioni, è fondamentale il mantenimento dei requisiti previsti dalla legge, tuttavia la durata di tali agevolazioni non può superare il quinto anno da quello dell’iscrizione.
Nello specifico, le start up innovative che sono in possesso dei requisiti di legge, possono godere di alcune importanti agevolazioni: costituzione digitale gratuita, esonero dal pagamento di bolli e diritti di segreteria.

Con l’introduzione del D.M. 17.02.2016 le start up innovative possono redigere l’atto costitutivo con un modello standard, così come per eventuali successive modifiche dello stesso. Tutto ciò è reso possibile dall’utilizzo della firma digitale che evita di costituire la società in presenza di un notaio. Di conseguenza, non vi sono costi notarili da sostenere e la procedura risulta molto semplificata ed eseguita online, collegandosi ad una piattaforma appositamente realizzata, in cui vengono verificate le identità dei sottoscrittori dell’atto costitutivo, tramite la firma digitale.
Altra agevolazione prevista in fase di costituzione è l’esenzione dal pagamento del bollo e dei diritti di segreteria e di quelli annuali, per un periodo di tempo non superiore ai cinque anni dalla costituzione.

Qualora la start up venga costituita sotto forma di S.r.l. la normativa prevede particolari agevolazioni:
– posticipare al secondo anno di esercizio la riduzione del capitale sociale nel caso di perdita di oltre 1/3 ovvero, in caso di riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale, di rinviare alla chiusura dell’esercizio successivo la riduzione e il contemporaneo aumento del capitale stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale;
– creare categorie di quote di partecipazione fornite di diritti e/o contenuti differenti;
– sottoporre le quote di partecipazione a offerta al pubblico di prodotti finanziari in deroga a quanto previsto dall’art. 2468, I co, I, c.c.;
– compiere operazioni sulle proprie partecipazioni; e)emettere strumenti
finanziari forniti di diritti patrimoniali od anche di diritti amministrativi con esclusione del diritto di voto, a seguito di un apporto prestato da parte di soci o terzi anche d’opera o servizi.
Si tenga presente che alle start up innovative non è possibile applicare la normativa che regola le società di comodo, mentre le società che risultano essere in perdita sistematica sono assoggettate alla disciplina relativa alla redditività del capitale investito.
Altra agevolazione prevista per le start up innovative riguarda la soglia per le compensazioni iva, in quanto sono esonerate dall’obbligo di apposizione del visto di conformità nella dichiarazione iva, per quanto riguarda la compensazione dei crediti iva fino a € 50.000. Ovviamente, tale obbligo è invece previsto al superamento della soglia sopra indicata.

La start up innovativa gode di deroghe anche per quanto riguarda la disciplina del lavoro. Infatti, il personale può essere assunto con contratti di lavoro a tempo determinato con una durata massima di 36 mesi e durante tale periodo, tali contratti possono essere anche di breve durata e rinnovati più volte, senza essere assoggettati alle limitazioni previste dal cosiddetto Jobs Act. Al termine del periodo dei 36 mesi, i contratti potranno essere ulteriormente rinnovati al massimo per ulteriori 12 mesi, in modo che la durata complessiva del rapporto di lavoro possa arrivare a 48 mesi.
Per le start up innovative, sono previste delle particolarità anche per la possibilità di remunerazione del personale con strumenti di partecipazione al capitale sociale quali le stock option.
Anche i fornitori di servizi esterni possono essere remunerati con l’utilizzo di schemi di work equity, che godono di un regime fiscale e contributivo molto favorevole, in quanto non fanno parte del reddito imponibile, ma vengono assoggettati soltanto alla tassazione prevista per i capital gain.

Agevolazioni per gli investitori

Il decreto legge n. 179/2012 all’articolo 29 prevede delle agevolazioni per gli investitori in start up innovative, al fine di favorire un incremento degli investimenti in questo tipo di società. Altre leggi successive (D.M. 30 gennaio 2014 e D.M. 30 giugno 2014) hanno permesso di concretizzare tali misure agevolative che prevedono di beneficiare di detrazioni e di deduzioni d’imposta, sia per le persone fisiche che per le società.
Le persone fisiche hanno diritto a una detrazione IRPEF del 50% della somma investita nel capitale sociale, con un tetto annuo di € 100.000 (per la parte eccedente fino a 1.800.000 euro all’anno è prevista una detrazione IRPEF del 30%).
Le società investitrici hanno una deduzione IRES del 30% della somma investita nel capitale sociale fino ad un investimento massimo di 1.800.000 euro. La condizione necessaria per godere di tali agevolazioni è il mantenimento dell’importo investito per un periodo di almeno 3 anni.

Incubatore certificato: caratteristiche e funzionamento

Un cenno a parte merita il cosiddetto incubatore certificato che è una società di capitali, costituita anche sotto forma di cooperativa, con residenza in Italia, la quale accompagna tutto il processo di avviamento e di crescita della start up innovativa, a partire dall’idea iniziale fino alla completa realizzazione.

Tale società (incubatore certificato) per poter assolvere alle sue importanti funzioni e poter quindi usufruire delle agevolazioni fiscali e degli incentivi previsti relativi allo sviluppo tecnologico e occupazionale, deve disporre di strutture idonee di tipo immobiliare dove poter accogliere la start up innovativa, mettendo a disposizione della stessa degli spazi per permettere l’operatività dove poter installare attrezzature e macchinari necessari per effettuare test e ricerche di vario genere, ma anche di supporti necessari per permettere alla start up di accedere alla rete internet e di poter realizzare dei prototipi e dei macchinari.

L’incubatore certificato, inoltre, deve essere guidato da personale qualificato e competente in materia di innovazione e di gestione di impresa, con la presenza di un team di manager permanenti.
Tra gli altri requisiti, è richiesto anche un regolare rapporto di collaborazione con atenei, centri di ricerca, partner istituzionali e finanziari che hanno rapporti in essere riconducibili alla start up innovativa.

Per il ruolo importante e delicato che svolge, l’incubatore certificato deve dichiarare, attraverso il suo rappresentante legale, di possedere tutti i requisiti richiesti e la relativa autocertificazione deve essere allegata all’atto costitutivo della start up nella sezione speciale del registro delle imprese.
In conclusione, per poter usufruire delle agevolazioni fiscali e amministrative previste che sono state sopra descritte, sia la start up che l’incubatore certificato devono essere iscritti obbligatoriamente nella sezione speciale del Registro Imprese riservata alle start up innovative.