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HomeDirittoVaccinazione obbligatoria, i cittadini vincono: sentenza Tar annulla l'obbligo

Vaccinazione obbligatoria, i cittadini vincono: sentenza Tar annulla l’obbligo

Medici, associazioni e cittadini hanno vinto il ricorso al Tar contro l’ordinanza della Regione Calabria che prevedeva la vaccinazione obbligatoria con antinfluenzale.

Lo scorso 27 maggio 2020 la Regione Calabria aveva pubblicato un’ordinanza che prevedeva l’obbligo della vaccinazione antinfluenzale per gli over 65, i medici, il personale sanitario e sociosanitario di assistenza e gli operatori di servizio delle strutture di assistenza, anche volontari.

Per il personale sanitario la mancata vaccinazione obbligatoria, non giustificabile da ragioni di tipo medico, avrebbe comportato dei provvedimenti connessi allo svolgimento della mansione lavorativa.

Una delle motivazioni per l’introduzione di questa ordinanza era il periodo emergenziale, per arginare i ricoverati da influenza. Motivazione analoga a quella della Regione Lazio per l’introduzione di un’ordinanza del tutto simile.

Giuseppe Scambelluri, Giovanni Chiaravalloti, Stefania Musumeci, Giuseppe Costanzo, Fabio Stamato, Elisa Stamato, e l’associazione AMPAS non hanno condiviso la decisione presa dal presidente della Regione Calabria Jole Santelli e hanno impugnato il provvedimento.

Il Tar si è pronunciato sul ricorso annullando l’ordinanza della Regione Calabria proprio nel giorno della decorrenza dell’obbligo.

«Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie per quanto di ragione e, per l’effetto, annulla l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria del 27 maggio 2020, n. 47».

Vaccinazione obbligatoria annullata: alcuni punti del ricorso in sospeso

Sono diverse le motivazioni che hanno portato i medici, l’AMPAS e gli altri partecipanti a fare ricorso al Tar.

Prima di tutto l’introduzione di un trattamento sanitario obbligatorio, poi l’assenza dei presupposti di legge per emanare tale provvedimento da parte della Regione Calabria e infine la mancata verifica dell’effettiva efficacia della vaccinazione antinfluenzale.

Il Tar nella sentenza ha specificato: «Risulta fondato il primo motivo di ricorso, in quanto i trattamenti sanitari obbligatori, quale l’obbligo di vaccinazione antinfluenzale, sono coperti da riserva di legge statale, alla stregua dell’art. 32, comma 2 Cost., letto in combinazione con l’art. 3 Cost. e l’art. 117, comma 3 Cost.»

Ha poi aggiunto: «Questo giudice amministrativo si asterrà dall’esaminare i successivi motivi di ricorso. In particolare, deve essere sottolineato come non verrà esaminato l’ultimo motivo di ricorso, con cui si contesta la logicità e la ragionevolezza dell’imposizione dell’obbligo vaccinale, e più in generale si contesta l’efficacia del vaccino antinfluenzale».